Il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, la sua disciplina e la giurisprudenza sinora formatasi sul punto, appaiono come il più plastico esempio di aberratio ictus normativo: l’effetto conseguito è opposto al fine perseguito.
Infatti, con l’art. 9 del decreto- legge 12 luglio 2018, n. 87, era stato espressamente sancito il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse, al fine di rafforzare la tutela del consumatore e contrastare le ludopatie.
Nei fatti, tuttavia, si è verificato un enorme sviluppo di canali di raccolta illegali, una incredibile confusione tra Concessionari autorizzati e non, una spaventosa perdita erariale, il boom di giochi e scommesse illeciti stranieri.
Secondo la lettera della legge, sarebbe “vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo”.
La infelice e laconica formulazione della norma aveva, subito, costretto l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ad emanare linee guida che hanno reso ancor più inaffidabile l’interpretazione delle fattispecie concrete, determinando comportamenti del tutto eccentrici rispetto a quelli immaginati dal Legislatore.
Le prassi distorte hanno condotto i Concessionari a trovare, rapidamente, l’” inganno”, con l’unico risultato di confondere il consumatore finale.
Ad esempio, secondo l’intervento “chiarificatore” di Agcom, non rientrano nell’ambito del divieto le comunicazioni di tipo informativo, con l’unico limite della continenza, non ingannevolezza, trasparenza, nonché mancanza di enfasi.
La pubblicità del gioco, così, è stata mascherata, con un comportamento messo in atto da tutti gli operatori di mercato, con i suffissi “. news”, “. tv”, “. info”, “. sport”.
“Paroline magiche”, aggiunte ai nomi dei più noti bookmakers, che hanno reso inefficace la norma, considerato che, per le stesse linee guida sopra citate, sarebbe consentito l’utilizzo del marchio legato al gioco allorquando identifichi, oltre ai servizi con vincite in denaro, anche altri servizi ( informazioni sportive, streaming, notizie) aventi carattere autonomo.
Qual è stato, allora, il significato dell’intervento?
Innanzitutto, sviare l’utente finale, il quale – senza una adeguata informazione – è indotto a confondere i canali leciti per la raccolta del gioco autorizzato con quelli illeciti.
Di conseguenza, far perdere entrate milionarie allo Stato italiano, in relazione ai contratti di sponsorizzazione del gioco lecito; favorire lo sviluppo di siti “. com” illegali, legati a Concessionari di paesi con tassazioni agevolate e privi dei minimi requisiti di controllo, che appaiono e scompaiono in pochi mesi, guadagnando milioni.
E, d’altronde, singolare appare la totale inerzia dell’Agcom, se non per qualche maxi multa
comminata a piccoli e nuovi operatore, anche non presenti in Italia, sbugiardata fragorosamente anche dal Tar del Lazio, il quale ha nettamente preso le distanza dalle linee guida Guida Agcomn. 132/ 19/ Cons, rimarcandone la natura non legislativa e dunque la mancata cogenza.
L’ennesimo cortocircuito sulla materia si è concretizzato dinnanzi all’impossibilità di
comprendere i confini potestativi dell’Autorità, arbitrariamente ristretta dall’art. 4 delle linee guida ai soli confini territoriali italiani, con ciò sollecitando il “turismo” del gioco.
E, d’altro canto, sembra impossibile giungere a punire i comportamenti dei soggetti che operano in altri Stati dell’Unione europea o ancor più internazionalizzati.
Il risultato complessivo è antitetico rispetto alla volontà del Legislatore, favorendo il gioco illegale. In grave contraddizione con gran parte della normativa europea, il divieto sta di fatto consentendo comportamenti elusivi soprattutto ai colossi del gioco.
È sotto gli occhi di tutti, del resto, come il fenomeno delle ludopatie sia tutt’altro che in
recessione, avendo di recente infettato anche il modo dello sport professionistico.
È dunque necessario rimettere ordine al “sistema Gioco”, con una riforma che si armonizzi
con i principi convenzionali e fissi divieti a tutela effettiva degli utenti, piuttosto che spazi di immunità differenziale per gli operatori.
Ancora una volta, il parossismo legislativo è inversamente rapportato alla qualità delle Legge, che sempre più spesso raggiunge risultati applicativi opposti alla sua ratio.
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