Azienda sopraffatta dai costi elevati e dai debiti: cosa fare?

Le famiglie e le imprese italiane già duramente colpite dalle conseguenze economiche negative prodotte dalla recente Pandemia, si trovano oggi ad affrontare una nuova ondata che rischia di travolgerli definitivamente. L’attuale conflitto tra Ucraina e Russia ha infatti iniziato a produrre i propri effetti devastanti, provocando un aumento ingiustificato dei prezzi del gas, dell’energia e delle materie prime.

L’aumento dei prezzi sta mettendo a rischio la sopravvivenza di centinaia di migliaia di aziende. Per la maggior parte delle imprese si pone il problema di fronteggiare l’eccessiva onerosità dell’esecuzione dei contratti in essere. Pensiamo ad esempio alle aziende manifatturiere che si trovano a fare i conti con un aumento indiscriminato dei costi dell’energia e delle materie prime. Il medesimo problema riguarda migliaia di piccole attività commerciali come panifici, bar e ristoranti che hanno visto triplicati i costi delle bollette di luce e gas.

Le imprese, già al collasso per gli effetti devastanti della pandemia e per l’aumento dei costi, si trovano oggi duramente colpite da una condotta aggressiva dell’Agenzia delle Entrate-riscossione che, negli ultimi due mesi, ha notificato a più di 100.000 contribuenti intimazioni di pagamento e atti di pignoramenti presso terzi.

Il recente aumento del costo del denaro imposto dalla BCE rende sempre più caro e difficile l’accesso al credito bancario da parte delle famiglie e imprese italiane. In particolare, le famiglie si trovano a fare i conti con una rata del mutuo che mese dopo mese sta diventando sempre più cara. A tutto questo si aggiunge un’inflazione galoppante che sta raggiungendo livelli record.

Ebbene. In questo quadro generale non certo roseo, trova collocazione il nuovo Codice della crisi di impresa che è entrato in vigore il 15 luglio 2022, dopo essere stato oggetto di vari interventi modificativi ed integrativi sia per fronteggiare gli effetti economici della pandemia, e sia per consentire al legislatore italiano di recepire la direttiva Insolvency.

In uno scenario di evidente crisi economica generalizzata, la riforma intende perseguire lo scopo di salvaguardare la continuità aziendale di tante realtà imprenditoriali, apprestando idonei strumenti che consentano agli imprenditori, ove possibile, di evitare il dissesto dell’azienda.

GLI OBIETTIVI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

La riforma ha inteso quindi:

  1. favorire l’emersione e la risoluzione anticipata della crisi delle imprese tramite strumenti innovativi. Tra questi, merita una particolare attenzione il nuovo istituto della composizione negoziata;
  2. modificare la legge fallimentare rendendo maggiormente fruibili le soluzioni negoziate tra le quali: gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e i piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione;
  3. favorire maggiormente l’istituto dell’esdebitazione, per le famiglie e imprese in crisi;
  4. modificare ed incorporare nel nuovo Codice la L. 3/2012 (la legge salva-suicidi).

Quindi se da un lato il legislatore ha previsto l’obbligo per le imprese di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili che siano in grado di rilevare tempestivamente la crisi, dall’altro consente all’imprenditore di utilizzare uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolenza per evitare il fallimento.

I NUOVI STRUMENTI INTRODOTTI DAL CODICE DELLA CRISI

Con il codice della crisi, quindi, la disciplina concorsuale è stata rivista attraverso la messa a punto di strumenti che consentono all’imprenditore di fare un “auto-analisi” circa l’emersione anticipata della crisi. Le maggiori novità della riforma si possono così sintetizzare:

  1. Accordo di ristrutturazione con beneficio della transazione fiscale

    Si tratta di un istituto che consente all’impresa di ottenere uno stralcio del debito fiscale e tributario anche senza ottenere il consenso da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’impresa può evitare il fallimento e garantire la continuità aziendale anche senza il consenso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, laddove la proposta di accordo in continuità risulti più conveniente rispetto a quella liquidatoria.

  2. Composizione negoziata

    Si tratta di un istituto che mira a perseguire la continuità aziendale, laddove lo stato di crisi dell’azienda risulti ancora sanabile. La riforma prevede, altresì, che anche l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate e riscossione possono invitare l’imprenditore, che abbia superato determinate soglie, ad attivare la composizione negoziata. Con questo istituto, l’impresa, in presenza di determinate condizioni, può:

    a. chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio contro le aggressioni dei creditori:
    ossia la sospensione immediata delle procedure esecutive e di pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate e degli altri creditori. L’istanza deve essere depositata contestualmente alla nomina dell’esperto ed è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti dei crediti dei lavoratori;

    b. fruire delle misure premiali tra cui la rateizzazione del debito con il fisco per 72 mesi con l’abbattimento delle sanzioni e interessi;

    c. rinegoziare i contratti divenuti eccessivamente onerosi;

    d. stralciare i debiti con i fornitori, le banche e tutti gli altri creditori:
    la figura chiave del nuovo istituto è quella “dell’esperto negoziatore” che, coadiuvato dai professionisti che assistono il debitore, agevolerà le trattative tra l’imprenditore e i suoi creditori.

    L’istanza per la composizione negoziata deve essere inoltrata utilizzando la piattaforma telematica nazionale a cui tutti gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono accedervi attraverso il sito istituzionale di ogni Camera di Commercio. L’esperto dovrà effettuare preliminarmente delle verifiche per accertare se sussistano concrete prospettive di risanamento. All’esito, nell’ipotesi di assenza delle condizioni per accedere alla composizione negoziata, l’istanza verrà archiviata. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento di crisi le parti possono, alternativamente:

    a. concludere un contratto con uno o più creditori che produce gli effetti dell’art. 25 bis, comma 1, se secondo la relazione dell’esperto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale;

    b. concludere la convenzione di moratoria di cui all’art. 62;

    c. concludere un contratto sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’art. 166, comma 3, lettera d) e 324.

  3. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

    Si tratta di uno strumento che l’imprenditore può usare solo dopo avere fatto ricorso all’istituto della composizione negoziata. La relativa istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione finale prodotta dall’esperto indipendente, nella quale si dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate non sono risultate praticabili. In sostanza il debitore, in alternativa al fallimento, potrà librarsi da tutti i debiti tramite la vendita dei beni aziendali a prescindere dal ricavato della vendita.

  4. I gruppi di imprese

    Per i gruppi di imprese la riforma prevede una procedura unitaria davanti al Tribunale dell’impresa per l’accesso al concordato preventivo e all’accordo di ristrutturazione dei debiti per garantire la continuità aziendale. Nell’ipotesi di mancata omologa si applicherà la liquidazione giudiziale del gruppo. Il bilancio consolidato di gruppo deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente per l’accesso al concordato preventivo o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati deve essere attestato da un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano o dei piani, le ragioni di maggiore convenienza e ciò in ragione del “migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese”.

  5. Il sovraindebitamento dei consumatori e delle imprese sotto soglia

    Le imprese sotto-soglia, i consumatori, i professionisti, le start-up, le associazioni, gli artigiani, le imprese agricole, che si trovano in uno stato di crisi e di insolvenza possono ricorrere agli strumenti originariamente previsti dalla L. 3/2012, (ora accorpata e modificata nel nuovo Codice della Crisi):

    a. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
    Con il piano il debitore propone un piano di uscita dalla crisi che prevede un pagamento di un importo mensile per un periodo medio che va dai 5 ai 7 anni. Al termine del piano i debiti che non risulteranno pagati saranno cancellati. Non rientrano in questa procedura i debiti contratti per l’attività di impresa. La proposta di piano prevede anche la falcidia dei debiti derivanti da cessione del quinto della pensione e dello stipendio. Nel riproporre l’impianto della legge 3/2012, la riforma ha ampliato la platea di soggetti che possono accedervi comprendendo i soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s) per debiti estranei a quelli societari;

    b. Il concordato minore
    Con il concordato il debitore propone ai creditori un piano di pagamento con importi definiti per pagare una parte del debito. Il concordato è sottoposto alla votazione dei creditori e verrà omologato se sarà raggiunto il 50% dei crediti ammessi al voto. A questo istituto non vi possono accedere i consumatori ai quali è riservato l’accesso al piano di ristrutturazione e/o all liquidazione controllata.

    c. La liquidazione controllata
    Con la liquidazione la persona o l’impresa in crisi decide di mettere in vendita tutti i suoi beni, utilizzando il ricavato della vendita per pagare i debiti, prevedendo lo stralcio anche dei debiti tributari. L’istituto si applica a qualsiasi tipologia di debito (impresa/consumo/famiglia). La liquidazione non richiede il consenso dei creditori ed il debitore si libererà dei debiti anche se il ricavato della vendita è inferiore all’ammontare dei debiti. Il debitore potrà beneficiare dell’esdebitazione entro tre anni dall’apertura della liquidazione anche se la stessa non si è conclusa.

  6. Le procedure familiari

    Sono state introdotte nella disciplina del sovra-indebitamento le cosiddette “procedure familiari” in cui i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, precisando che le masse attive e passive devono risultare distinte per il rispetto della responsabilità personale. La norma, tuttavia, precisa che se tra i membri della stessa famiglia vi è un debitore non consumatore allora si applicano al progetto comune le norme sul concordato minore.

  7. L’esdebitazione del debitore incapiente

    La riforma ha introdotto la disciplina dell’esdebitazione dell’incapiente, ossia il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%. Pertanto, anche il debitore meritevole (assenza di atti in frode, dolo e colpa grave) che non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni e non ha alcun patrimonio, potrà esdebitarsi.Deputato al controllo sull’andamento reddituale rimane sempre l’Organismo di Composizione della Crisi che, mediante la figura del gestore nominato, avrà il compito di verificare se nei quattro anni successivi il patrimonio del debitore non abbia subito rilevanti incrementi utili a soddisfare i creditori.

CARTA D’IDENTITÀ

L’avv. Letterio Stracuzzi è considerato uno dei massimi esperti in Italia in materia di sovraindebitamento, crisi di impresa e risanamento aziendale.

Docente del Master “Sovraindebitamento e gestione della crisi di impresa” e del Corso abilitante in Gestione della Crisi da Sovraindebitamento presso l’Università Niccolò Cusano di Roma. Autore di numerosi articoli su blog tematici e riviste giuridiche e del Best seller Amazon del 2022 “Fuori dai debiti con la legge 3 del 2012”.

Presidente e fondatore dell’associazione Protezione Sociale Italiana. L’associazione in questi anni ha stralciato la cifra record di oltre 120 milioni di euro di debiti che gravavano sulla vita di famiglie e imprese italiane.

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

PSI nasce nel 2017 per offrire un servizio di orientamento e assistenza legale alle famiglie e alle imprese con problemi di debito.

La struttura dell’Associazione è così composta:

  • 250 Gestori della crisi (tra avvocati e commercialisti esperti in diritto fallimentare e crisi di impresa) accreditati presso il Ministero di Giustizia e suddivisi per settore di attività dell’impresa in crisi.
  • 15 Organismi di Composizione della Crisi accreditati presso il Ministero di Giustizia (Enti pubblici ausiliari dei Tribunali dove il privato o l’azienda in crisi ha la propria residenza o sede legale)
  • 1 Comitato Scientifico composto da professori universitari, ordinari di diritto societario, diritto fallimentare e procedura civile, giornalisti e altre figure di particolare rilevanza professionale.